Seguici su Facebook

 Seguici su Twitter

HomeStampa e Comunicati...Organico scuole dell'autonomia: consistenza dotazione sostegno e criteri per determinazione

fare scuola insieme manifesto unitarioPer ridare centralità alla scuola e ripartire in sicurezza. Il manifesto unitario delle OO.SS....

utilizzazioni assegnazioniPer assistenza agli iscritti e agli iscrivendi, inviare una mail a info@fgucampania.it comunicando Nome, Cognome e il numero di cellulare o fisso. Sarete ricontattati appena possibile.

Pensionamento scuola

PENSIONAMENTO 2020:

Tutto quello che c'è da sapere

Organico scuole dell'autonomia: consistenza dotazione sostegno e criteri per determinazione

Organico scuole dell'autonomia: consistenza dotazione sostegno e criteri per determinazioneLa dotazione organica di diritto dei posti di sostegno viene stabilita nell’art. 13 del Decreto interministeriale del 28 aprile 2016, dove si fa riferimento alla tabella E allegata allo stesso Decreto.

Come chiarisce il comma 1 del succitato articolo, nella predisposizione della tabella E, in relazione alla consistenza numerica del contingente organico sostegno per il triennio 2016 – 2018, si è tenuto conto di quanto stabilito dall’art.15 comma 2 del Decreto Legge 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128:

“Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016"

La tabella E comprende quattro colonne:

  • nella 1° sono elencate le diverse Regioni
  • nella 2° (colonna A) la consistenza numerica delle cattedre di sostegno nell’organico di diritto
  • nella 3° (colonna B) la consistenza numerica delle cattedre di sostegno nell’organico di potenziamento
  • nella 4° la consistenza totale del contingente organico ottenuto sommando i dati della colonna A e della colonna B che, per il triennio 2016 – 2018, prevede un totale di 96.480 posti, dei quali 90.034 nell’organico di diritto e 6446 nell’organico di potenziamento.

Nella colonna B sono, quindi, riportati il numero di posti, dell'organico di potenziamento dell'offerta formativa per il sostegno, finalizzati a garantire, per tutte le istituzioni scolastiche, il previsto rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità certificata nella dotazione organica di diritto, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno “con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”.

Ulteriore e importante chiarimento fornito dallo stesso comma 1 dell’art.13 succitato, riguarda le aree disciplinari sul sostegno nella scuola Secondaria II grado, per le quali si stabilisce la loro unificazione, ai fini degli organici, solo a decorrere dall’a.s. 2017/18. Quindi per l’a.s. 2016/17 le dotazioni organiche di sostegno vengono ancora determinate tenendo conto delle seguenti quattro aree disciplinari: area scientifica (AD01), umanistica ( AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).

La determinazione della dotazione organica per ogni ordine e grado di istruzione deve essere effettuata, quindi, in base al comma 2 dell’art.13, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella tabella E predisposta secondo i parametri e i criteri previsti dalla normativa citata.

Nell’ambito dei contingenti assegnati, i Direttori degli Uffici scolastici regionali sono tenuti ad assicurare che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.

Per garantire il diritto allo studio degli studenti disabili e la necessità di tutelare il loro diritto al sostegno, per i casi certificati con connotazione di gravità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 22 febbraio2010 , ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

In applicazione della sentenza citata, nell' ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene, quindi, ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Considerando che i posti in deroga non rientrano nell’organico di diritto, per la loro determinazione, come chiarisce la nota ministeriale 11729 del 29 aprile 2016, il MIUR si riserva di impartire specifiche disposizioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, nella costituzione delle classi in relazione alla loro consistenza numerica nel caso di presenza di alunni disabili. In base al comma 7 dell’art.13 del decreto interministeriale, infatti, “le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni”

Per la scuola secondaria II grado, in considerazione delle nuove disposizioni che riguardano i docenti titolari sul sostegno nel II grado che dal prossimo anno scolastico acquisiranno titolarità in una specifica scuola nell' ambito dell'organico dell' autonomia, viene stabilita la necessità di prevedere una dotazione organica di sostegno di ciascuna istituzione scolastica secondaria di II grado, con l’obiettivo, nei limiti del contingente organico regionale previsto, di assicurare una titolarità su scuola a ciascuno dei docenti attualmente in ruolo.

Da OrizzonteScuola.it

Scopri le nostre Convenzioni

AIG EUROPE LIMITED e GILDA

Assicurazioni AIG EuropeLA GARANZIA E' PRESTATA A FAVORE DI TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI ALLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
  • 1

Non solo Scuola...

I VIDEO DI GILDA TV

VIDEO VARI GildaTV

USR Campania tutte le circolari

mobilita 2020 2021

Scarica il modulo di adesione/iscrizione al sindacato FGU Gilda di Napoli

logo miur

ufficio scolastico regionale della campania

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli

Sportello Assistenza Previdenziale

Sportello assistenza previdenziale

Sportello CAF

>> Sportello CAF

Vogliamo la Pace non la guerraNoi che combattiamo ogni giorno per i diritti e il rispetto delle persone, ci associamo alla Gilda e al mondo intero nella condanna al terrorismo e ad ogni crimine verso l'umanità e la natura